Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1991
Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1991
- Data di deposito
- 29 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- legge n. 41 del 9 gennaio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 17055
Come reiteratamente affermato, la legislazione in tema di riscatti tende a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, in quanto irrazionale ed in contrasto con il suddetto principio, dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, conv. in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie diretto a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio. - S. n. 426/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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