Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1991

Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1991
Data di deposito
29 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
  • legge n. 41 del 9 gennaio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 17055

Come reiteratamente affermato, la legislazione in tema di riscatti tende a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile ai fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, in quanto irrazionale ed in contrasto con il suddetto principio, dell'art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, conv. in legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie diretto a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio. - S. n. 426/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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