Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1991

Corte cost., sent. 14 gennaio 1991, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1991
Data di deposito
14 gennaio 1991
Data di decisione
11 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:13

Norme oggetto del giudizio

  • prot.add., p.5 lett.b, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • art. 9, n.2, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • prot. add., p.5 lett.b, legge n. 121 del 25 marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 16806

Le disposizioni dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), n. 2 del relativo protocollo addizionale possono essere assoggettate al sindacato della Corte in quanto, versandosi in materia di diritto soggettivo, qual'e' il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica, non e' contestabile la giurisdizione del giudice ordinario, ne' quindi, nel caso, la legittimazione del pretore rimettente. - S. 203/1989.

Massima n. 16807

Per tutti gli alunni che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica l'alternativa e' uno stato di non obbligo in quanto la previsione come obbligatoria di altra materia per gli stessi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perche' proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa. - S. n. 203/1989.

Massima n. 16808

Non e' causa di discriminazione, ne' contrasta col principio supremo di laicita' dello Stato, costituendone invece una manifestazione, che l'insegnamento di religione cattolica sia compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignita' culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, ne' infine, in tale collocazione e' ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2 Cost. in quanto "l'insegnamento della religione cattolica sara' impartito, dice l'art. 9 (scil. della legge 25 marzo 1985, n. 121) "nel quadro delle finalita' della scuola", vale a dire con modalita' compatibili con le altre discipline scolastiche". (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), n. 2, del relativo protocollo addizionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione). - In relazione alla collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni: sent. n. 203/1989.

Massima n. 16809

Il valore finalistico dello "stato di non-obbligo" di fronte alla proposta dello Stato alla comunita' dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica e' di non rendere equivalenti e alternativi (v. massima B) tale insegnamento ed altro impegno scolastico, per non condizionare all'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una liberta' costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorita' della persona. Non e' pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte dei non avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serieta' da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di liberta' di religione o dalla religione,da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.

Massima n. 16810

Per gli studenti che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica l'Amministrazione ha predisposto la scelta ulteriore di: a) attivita' didattiche e formative; b) attivita' di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attivita', che l'Amministrazione interpreta come libera attivita' di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. Peraltro, lo stato di non obbligo puo', inoltre, comprendere anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo Addizionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze