Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1991
Corte cost., sent. 26 marzo 1991, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1991
- Data di deposito
- 26 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 17038
La previsione, nell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) della imprescrittibilita', oltre che del diritto alla pensione normale, del diritto alla pensione privilegiata, non puo' dirsi non pertinente o irragionevole solo perche' nell'un caso il diritto viene all'esistenza col raggiungimento di una prestabilita anzianita' di servizio e nel secondo, invece, con un accertamento medico-legale e conseguente valutazione autoritativa dell'Amministrazione. L'identita' della natura retributiva e il comune presupposto del rapporto di dipendenza, che caratterizzano l'unicita' della figura del diritto al trattamento pensionistico sia normale che privilegiato, non puo' infatti non riflettersi nella unitaria garanzia sostanziale e processuale della imprescrittibilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sulla natura unitaria della pensione normale e della pensione privilegiata: S. n. 151/1981.
Massima n. 17039
L'imprescrittibilita' del diritto a pensione dei dipendenti statali, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non puo' dirsi in contrasto con il principio di eguaglianza per il fatto che per le prestazioni pensionistiche affidate all'Istituto della previdenza sociale, ai sensi degli artt. 58 della legge n. 153 del 1969, confermato dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, il termine per impugnare in sede giudiziaria le decisioni dell'Istituto e' di dieci anni. La comparazione non puo' essere infatti istituita tra norme che - come nel caso - non hanno lo stesso oggetto, atteso che, mentre quella impugnata prevede la non prescrittibilita' del diritto sostanziale, le altre due stabiliscono un termine di decadenza per agire in giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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