Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1991
Corte cost., sent. 15 marzo 1991, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1991
- Data di deposito
- 15 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 17068
E' inammissibile l'intervento davanti alla Corte costituzionale dell'Associazione Nazionale dei magistrati ex-combattenti in pensione, trattandosi di soggetto che non era parte del giudizio a quo. (Nella specie, trattavasi di una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 gennaio 1981, n. 27, avente per oggetto la non pensionabilita' della indennita' di funzione dei magistrati e degli avvocati dello Stato, sollevata dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio instaurato da un magistrato a riposo). - S. nn. 230/1987, 272/1987, 152/1985, 298/1985 e 65/1984.
Massima n. 17069
I principi di proporzionalita' e di adeguatezza del trattamento pensionistico, fondati sugli artt. 38 e 36 Cost. e piu' volte affermati e ribaditi, non comportano - come anche la Corte ha riconosciuto - che sia garantita necessariamente l'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, ma esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescienza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro, secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilita' delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. Pertanto la esclusione dalla pensionabilita' della indennita' di funzione istituita dall'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (poi estesa ai magistrati non ricompresi nell'ordine giudiziario dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425) che pure, come anche gia' affermato, e' una "componente del normale trattamento economico dei magistrati", appare non arbitraria e irragionevole, atteso anche lo speciale regime della predetta indennita', comportante fra l'altro la non corresponsione della stessa nei periodi in cui il servizio non e' prestato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.). - Sui principi di proporzionalita' e di adeguatezza dei trattamenti pensionistici e sulla discrezionalita' del legislatore nella loro applicazione: S. nn. 213/1972, 83/1979, 26/1980, 302/1983, 348/1985, 173/1986, 531/1988, 96/1991; - Sulla "indennita' di funzione": S. n. 238/1990 e O. n. 594/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui definisce come "non pensionabile" l'indennità di funzione ivi istituita, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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