Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1991

Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1991
Data di deposito
11 marzo 1991
Data di decisione
27 febbraio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:103

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 384 del 27 novembre 1989
  • decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989
  • decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989
  • art. 2, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • art. 1, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17005

Poiche' il contesto dell'ordinanza con cui nel caso di specie e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'I.C.I.A.P., appare inequivocabilmente circoscritto alle disposizioni applicabili solo per l'anno 1989 (artt. 1 e 2 d.l. 1 marzo 1989, n. 66, e relativa legge di conversione) e' da escludere che per avere il giudice a quo denunciato tali disposizioni "cosi' come modificate dalla legge 27 novembre 1989, n. 344" (recte: "384"), l'incidente possa intendersi riferito anche alle successive norme migliorative dalla legge stessa introdotte.

Massima n. 17006

L'avere il collegio rimettente espressamente affermato in causa la propria giurisdizione e' bastevole, per la finalita' del processo costituzionale, a dare ingresso alla successiva disamina del merito. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale, riguardante l'I.C.I.A.P., era stata sollevata dopo che il giudice rimettente (Tribunale di Napoli) aveva dichiarato con sentenza non definitiva la propria giurisdizione nel processo a quo). - Sulla giurisprudenza costante, secondo cui una questione di legittimita' costituzionale possa essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice a quo solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile: S. n. 414/1989.

Massima n. 17007

Poiche' gli enti locali impositori godono di autonomia e possono esercitarla, nelle loro scelte, con valutazioni diverse a seconda delle rispettive differenti situazioni ambientali, variabili da territorio a territorio, non puo' essere ritenuta irrazionale la possibilita' di fissazione di aliquote diverse fra comune a comune al fine di determinare la misura della imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni e imprese (I.C.I.A.P.) - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - S. n. 159/1985.

Massima n. 17008

Le presunzioni tributarie intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto restino collegate in qualche modo a elementi concreti di redditivita' ancorche' di non semplice accertamento. L'applicazione del tributo che ne deriva non puo' infatti riposare su basi del tutto incontrollabili per i fini che si ripropongono, quando non addirittura fittizie. Nel caso di specie, invece, il riferimento, quale indice per l'assoggettamento all'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, unicamente alla superficie dei locali adibiti a tali attivita', risulta privo di qualsivoglia collegamento o riscontro rispetto al volume d'affari conseguito. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta suddetta, non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditivita'. - Sulle presunzioni tributarie: S. nn. 42/1980 e 283/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, il potere di determinarne la misura, sollevata dal Tribunale di Napoli nonché dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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