Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1991
Corte cost., sent. 11 marzo 1991, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1991
- Data di deposito
- 11 marzo 1991
- Data di decisione
- 27 febbraio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:103
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 384 del 27 novembre 1989
- decreto-legge n. 332 del 30 settembre 1989
- decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
- art. 2, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- art. 1, decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 17005
Poiche' il contesto dell'ordinanza con cui nel caso di specie e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'I.C.I.A.P., appare inequivocabilmente circoscritto alle disposizioni applicabili solo per l'anno 1989 (artt. 1 e 2 d.l. 1 marzo 1989, n. 66, e relativa legge di conversione) e' da escludere che per avere il giudice a quo denunciato tali disposizioni "cosi' come modificate dalla legge 27 novembre 1989, n. 344" (recte: "384"), l'incidente possa intendersi riferito anche alle successive norme migliorative dalla legge stessa introdotte.
Massima n. 17006
L'avere il collegio rimettente espressamente affermato in causa la propria giurisdizione e' bastevole, per la finalita' del processo costituzionale, a dare ingresso alla successiva disamina del merito. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale, riguardante l'I.C.I.A.P., era stata sollevata dopo che il giudice rimettente (Tribunale di Napoli) aveva dichiarato con sentenza non definitiva la propria giurisdizione nel processo a quo). - Sulla giurisprudenza costante, secondo cui una questione di legittimita' costituzionale possa essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice a quo solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile: S. n. 414/1989.
Massima n. 17007
Poiche' gli enti locali impositori godono di autonomia e possono esercitarla, nelle loro scelte, con valutazioni diverse a seconda delle rispettive differenti situazioni ambientali, variabili da territorio a territorio, non puo' essere ritenuta irrazionale la possibilita' di fissazione di aliquote diverse fra comune a comune al fine di determinare la misura della imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni e imprese (I.C.I.A.P.) - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - S. n. 159/1985.
Massima n. 17008
Le presunzioni tributarie intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto restino collegate in qualche modo a elementi concreti di redditivita' ancorche' di non semplice accertamento. L'applicazione del tributo che ne deriva non puo' infatti riposare su basi del tutto incontrollabili per i fini che si ripropongono, quando non addirittura fittizie. Nel caso di specie, invece, il riferimento, quale indice per l'assoggettamento all'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, unicamente alla superficie dei locali adibiti a tali attivita', risulta privo di qualsivoglia collegamento o riscontro rispetto al volume d'affari conseguito. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta suddetta, non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditivita'. - Sulle presunzioni tributarie: S. nn. 42/1980 e 283/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, il potere di determinarne la misura, sollevata dal Tribunale di Napoli nonché dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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