Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/1991
Corte cost., ord. 15 febbraio 1991, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/1991
- Data di deposito
- 15 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 666, comma 4, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12200
Manifesta inammissibilita' della questione, per il consolidato orientamento della Corte, che non riconosce ad organi giurisdizionali investiti di funzioni di carattere non decisorio, ma meramente strumentale, la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. - Nello stesso senso, su identica questione: ord. n. 207/90.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 14 settembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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