Corte costituzionale
Ordinanza n. 520/1991
Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 520/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:520
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17763
Nella determinazione della qualita' e della misura delle sanzioni penali il legislatore dispone della piu' ampia discrezionalita', costituzionalmente censurabile soltanto quando palesemente esorbiti dai limiti della ragionevolezza.
Massima n. 17764
Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. e' racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione in proporzione alla gravita' del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli (Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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