Corte costituzionale

Ordinanza n. 520/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 520

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
520/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:520

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17763

Nella determinazione della qualita' e della misura delle sanzioni penali il legislatore dispone della piu' ampia discrezionalita', costituzionalmente censurabile soltanto quando palesemente esorbiti dai limiti della ragionevolezza.

Massima n. 17764

Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. e' racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione in proporzione alla gravita' del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli (Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze