Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1991

Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
5/1991
Data di deposito
10 gennaio 1991
Data di decisione
8 gennaio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:5

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16789

Per i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto le impugnate norme del nuovo codice (artt. 438 e ss.) non possono ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 438 e seguenti c.p.p.) - S. n. 66/1990 e O. nn. 173/1990, 174/1990, 208/1990, 210/1990, 253/1990, 289/1990, 301/1990, 335/1990, 373/1990 e 385/1990.

Massima n. 16790

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto l'eventuale attribuzione al pubblico ministero del potere di formulare richiesta di giudizio abbreviato comporterebbe la necessita' di intervenire nell'ambito di un sistema normativo complesso ed articolato, con inevitabili riverberi sulle modalita' e sulle sequenze di tale tipo di giudizio, modifiche queste rimesse alla competenza del legislatore ed, inoltre, un intervento del genere non potrebbe non coinvolgere, anzitutto, l'art. 2, n. 53, della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, il quale attribuisce al solo imputato la legittimazione a chiedere il giudizio abbreviato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 12 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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