Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/1991
Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/1991
- Data di deposito
- 10 gennaio 1991
- Data di decisione
- 8 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:5
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16789
Per i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto le impugnate norme del nuovo codice (artt. 438 e ss.) non possono ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 438 e seguenti c.p.p.) - S. n. 66/1990 e O. nn. 173/1990, 174/1990, 208/1990, 210/1990, 253/1990, 289/1990, 301/1990, 335/1990, 373/1990 e 385/1990.
Massima n. 16790
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto l'eventuale attribuzione al pubblico ministero del potere di formulare richiesta di giudizio abbreviato comporterebbe la necessita' di intervenire nell'ambito di un sistema normativo complesso ed articolato, con inevitabili riverberi sulle modalita' e sulle sequenze di tale tipo di giudizio, modifiche queste rimesse alla competenza del legislatore ed, inoltre, un intervento del genere non potrebbe non coinvolgere, anzitutto, l'art. 2, n. 53, della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, il quale attribuisce al solo imputato la legittimazione a chiedere il giudizio abbreviato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 12 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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