Corte costituzionale

Ordinanza n. 497/1991

Corte cost., ord. 27 dicembre 1991, n. 497

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
497/1991
Data di deposito
27 dicembre 1991
Data di decisione
18 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:497

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
  • art. 13, legge n. 474 del 2 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 17752

La natura permanente del reato di costituzione ed esercizio di deposito di oli minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. rende non irragionevole, ne' contrastante con il principio della funzione rieducativa della pena, il fatto che il trattamento sanzionatorio sia commisurato alla quantita' di prodotto effettivamente movimentato piuttosto che alla capacita' del deposito, atteso che la stessa gravita' del reato dipende dalla quantita' di prodotto immesso, a nulla rilevando che in concreto la soglia di capacita' del deposito possa essere superata di poco o di molto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento agli art. 3 e 27 Cost.).

Massima n. 17753

Ove, come nel caso, manchi l'individuazione di un preciso e pertinente "tertium comparationis", la censura secondo cui la sanzione per il reato di costituzione di deposito di oli minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. - calcolata sulla base del prodotto movimentato - risulterebbe eccessiva rispetto a quella applicabile ad altri e piu' gravi reati, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo della "sperequazione della pena così determinata, rispetto a quella applicabile per l'offesa ad altri beni con un disvalore sociale più sentito" - dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze