Corte costituzionale
Ordinanza n. 497/1991
Corte cost., ord. 27 dicembre 1991, n. 497
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 497/1991
- Data di deposito
- 27 dicembre 1991
- Data di decisione
- 18 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:497
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
- art. 13, legge n. 474 del 2 luglio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 17752
La natura permanente del reato di costituzione ed esercizio di deposito di oli minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. rende non irragionevole, ne' contrastante con il principio della funzione rieducativa della pena, il fatto che il trattamento sanzionatorio sia commisurato alla quantita' di prodotto effettivamente movimentato piuttosto che alla capacita' del deposito, atteso che la stessa gravita' del reato dipende dalla quantita' di prodotto immesso, a nulla rilevando che in concreto la soglia di capacita' del deposito possa essere superata di poco o di molto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento agli art. 3 e 27 Cost.).
Massima n. 17753
Ove, come nel caso, manchi l'individuazione di un preciso e pertinente "tertium comparationis", la censura secondo cui la sanzione per il reato di costituzione di deposito di oli minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. - calcolata sulla base del prodotto movimentato - risulterebbe eccessiva rispetto a quella applicabile ad altri e piu' gravi reati, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo della "sperequazione della pena così determinata, rispetto a quella applicabile per l'offesa ad altri beni con un disvalore sociale più sentito" - dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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