Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1991

Corte cost., ord. 13 dicembre 1991, n. 460

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
460/1991
Data di deposito
13 dicembre 1991
Data di decisione
4 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:460

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 264 del 29 aprile 1949

Parametri

Massime

Massima n. 17703

Le norme sul collocamento sono dirette a tutelare interessi pubblici (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro. Pertanto la disposizione dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui impone agli enti pubblici l'obbligo (di recente ribadito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) di assumere i salariati per il tramite degli uffici di collocamento, non e' ne' irrazionale, ne' crea disparita' di trattamento tra ente pubblico e privati. E poiche' gli enti pubblici, in particolare i Comuni, possono provvedere con altri mezzi previsti dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a situazioni di necessita', e' pure da escludersi che il fatto che anche gli enti pubblici siano tenuti ad osservare le norme sul collocamento dia luogo a difficolta' per il buon andamento dell'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.) - Sulla ratio delle norme sul collocamento v. S. n. 248/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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