Corte costituzionale
Ordinanza n. 460/1991
Corte cost., ord. 13 dicembre 1991, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 460/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:460
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 264 del 29 aprile 1949
Parametri
Massime
Massima n. 17703
Le norme sul collocamento sono dirette a tutelare interessi pubblici (occupazione, controllo della domanda e della offerta di lavoro) e ad attuare indirizzi di politica economica strettamente collegati al processo produttivo del paese, di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro. Pertanto la disposizione dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui impone agli enti pubblici l'obbligo (di recente ribadito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) di assumere i salariati per il tramite degli uffici di collocamento, non e' ne' irrazionale, ne' crea disparita' di trattamento tra ente pubblico e privati. E poiche' gli enti pubblici, in particolare i Comuni, possono provvedere con altri mezzi previsti dall'ordinamento ad ovviare a situazioni contingibili ed urgenti e a situazioni di necessita', e' pure da escludersi che il fatto che anche gli enti pubblici siano tenuti ad osservare le norme sul collocamento dia luogo a difficolta' per il buon andamento dell'amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.) - Sulla ratio delle norme sul collocamento v. S. n. 248/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lagonegro - Sezione distaccata di Lauria - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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