Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/1991

Corte cost., ord. 13 dicembre 1991, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
455/1991
Data di deposito
13 dicembre 1991
Data di decisione
4 dicembre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:455

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17687

Questione gia' dichiarata inammissibile, e successivamente manifestamente inammissibile, per irrilevanza, non potendo la norma censurata trovare applicazione nei giudizi penali. - S. n. 443/1990 e O. n. 564/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, della Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze