Corte costituzionale
Ordinanza n. 444/1991
Corte cost., ord. 9 dicembre 1991, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 444/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge n. 428 del 27 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17692
Nei procedimenti civili, promossi - come nella specie - prima dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, difetta di rilevanza - data la immediata efficacia dell'ordinamento comunitario nel diritto interno - la questione di legittimita' costituzionale sollevata (come anche nel caso di specie) nei confronti dell'art. 29, primo comma, della stessa legge, secondo il quale il termine quinquennale di decadenza di cui al'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' opponibile, indifferentemente, a tutte le domande ed azioni per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, un'applicazione retroattiva di tale disposizione contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebito, cosi' come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee. (Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla disapplicabilita' nel giudizio innanzi al giudice ordinario della norma di diritto interno contrastante con il diritto comunitario, e la conseguente inammissibilita', per difetto di rilevanza, delle relative questioni di legittimita' costituzionale: S. nn. 170/1984, 113/1985, 389/1989, nonche' da ultimo, 168/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze