Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1991

Corte cost., ord. 9 dicembre 1991, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
444/1991
Data di deposito
9 dicembre 1991
Data di decisione
2 dicembre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:444

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, legge n. 428 del 27 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17692

Nei procedimenti civili, promossi - come nella specie - prima dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, difetta di rilevanza - data la immediata efficacia dell'ordinamento comunitario nel diritto interno - la questione di legittimita' costituzionale sollevata (come anche nel caso di specie) nei confronti dell'art. 29, primo comma, della stessa legge, secondo il quale il termine quinquennale di decadenza di cui al'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' opponibile, indifferentemente, a tutte le domande ed azioni per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, un'applicazione retroattiva di tale disposizione contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebito, cosi' come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee. (Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla disapplicabilita' nel giudizio innanzi al giudice ordinario della norma di diritto interno contrastante con il diritto comunitario, e la conseguente inammissibilita', per difetto di rilevanza, delle relative questioni di legittimita' costituzionale: S. nn. 170/1984, 113/1985, 389/1989, nonche' da ultimo, 168/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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