Corte costituzionale
Ordinanza n. 408/1991
Corte cost., ord. 12 novembre 1991, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 408/1991
- Data di deposito
- 12 novembre 1991
- Data di decisione
- 4 novembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:408
Norme oggetto del giudizio
- art. 78, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 137, codice civile
- art. 152, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 17591
Non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, le modalita' delle notifiche siano diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e agli interessi che attraverso essi debbono trovare tutela, interessi che sono diversi nel procedimento penale ed in quello civile. - S. n. 213/1975.
Massima n. 17592
La diversa valutazione operata, con riferimento al processo civile, dal legislatore che, anche nella recente legge 26 novembre 1990, n. 353, non ha introdotto una deroga - analoga e parallela a quella prevista per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - al principio posto dall'art. 137 cod. proc. civ., secondo cui le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, non e' irragionevole, perche' manca la connessione con un procedimento penale rispetto al quale si pongano peculiari esigenze di celerita', ne' e' lesiva del diritto di difesa, perche' di questo e' soltanto disciplinato differentemente, ma non inadeguatamente, (ved. massima A), il modo di esercizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, secondo comma, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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