Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1991

Corte cost., ord. 12 novembre 1991, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
406/1991
Data di deposito
12 novembre 1991
Data di decisione
4 novembre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:406

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 10, legge n. 6 del 3 gennaio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 17635

Manifesta inammissibilita' della questione per elementi di incertezza nella definizione dei termini della stessa e nell'indicazione dei criteri di valutazione della norma impugnata, considerata la oscillazione, nella formulazione delle censure, tra la prospettazione che fa riferimento alla pensione sociale e quella che fa invece riferimento al trattamento minimo corrisposto dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, ed inoltre: a) riguardo alla prima prospettazione, il difetto di motivazione in punto di rilevanza; b) in ordine alla seconda prospettazione, il non aver tenuto conto che la sentenza n. 31 del 1986 - alla cui stregua secondo il giudice a quo la questione si sarebbe dovuta ritenere "non fondata" - e' ormai superata dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, il cui art. 7 ha ragguagliato i minimi di pensione a carico della Cassa di previdenza per i professionisti al minimo a carico della Cassa di previdenza per i lavoratori dipendenti, e che la sentenza n. 243/1990 - in riferimento alla quale la questione sollevata e' apparsa al giudice a quo "non manifestamente infondata" - nel decidere questione diversa, non ha affatto innovato nell'orientamento della Corte in punto di "paragonabilita' fra sistemi previdenziali". - S. nn. 31/1986 e 243/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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