Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1991

Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 371

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
371/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:371

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17427

Manifesta inammissibilita' delle questioni (comunque gia' decise dalla Corte) per essere l'ordinanza priva dell'esposizione del fatto, del giudizio sulla rilevanza e della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. - In materia di intervento della parte civile e sull'inefficacia del giudicato penale in esame nei giudizi civili di risarcimento del danno e nei giudizi amministrativi: S. n. 443/1990 e O. nn. 129/1990 e 564/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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