Corte costituzionale
Ordinanza n. 371/1991
Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 371/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:371
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17427
Manifesta inammissibilita' delle questioni (comunque gia' decise dalla Corte) per essere l'ordinanza priva dell'esposizione del fatto, del giudizio sulla rilevanza e della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. - In materia di intervento della parte civile e sull'inefficacia del giudicato penale in esame nei giudizi civili di risarcimento del danno e nei giudizi amministrativi: S. n. 443/1990 e O. nn. 129/1990 e 564/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione sollevata dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze