Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/1991
Corte cost., ord. 28 gennaio 1991, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/1991
- Data di deposito
- 28 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:34
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16826
La scelta legislativa di attribuire rilevanza, anche agli effetti sostanziali della determinazione della pena in caso di condanna, a situazioni processuali, quali la decidibilita' del giudizio allo stato degli atti, non contrasta con il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento fra imputati, dal momento che la disparita' del regime sanzionatorio conseguente all'esperimento, o meno, del rito abbreviato dipende da differenze relative a situazioni di fatto che non concernono posizioni giuridicamente omogenee. Tale scelta legislativa non viola l'art. 3 della Costituzione neppure sotto il profilo dell'irragionevolezza perche' la decidibilita' del giudizio allo stato degli atti rappresenta un connotato essenziale del rito abbreviato, che, per un verso, mira al superamento dell'inconveniente rappresentato dall'eccessiva durata dei processi e, per altro verso, e' subordinato all'iniziativa dell'imputato, il quale conseguentemente rinuncia alle maggiori possibilita' di difesa offerte dal dibattimento e dal regime ordinario delle impugnazioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). S. n. 284/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 247 del testo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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