Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1991

Corte cost., ord. 28 gennaio 1991, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/1991
Data di deposito
28 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:34

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16826

La scelta legislativa di attribuire rilevanza, anche agli effetti sostanziali della determinazione della pena in caso di condanna, a situazioni processuali, quali la decidibilita' del giudizio allo stato degli atti, non contrasta con il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento fra imputati, dal momento che la disparita' del regime sanzionatorio conseguente all'esperimento, o meno, del rito abbreviato dipende da differenze relative a situazioni di fatto che non concernono posizioni giuridicamente omogenee. Tale scelta legislativa non viola l'art. 3 della Costituzione neppure sotto il profilo dell'irragionevolezza perche' la decidibilita' del giudizio allo stato degli atti rappresenta un connotato essenziale del rito abbreviato, che, per un verso, mira al superamento dell'inconveniente rappresentato dall'eccessiva durata dei processi e, per altro verso, e' subordinato all'iniziativa dell'imputato, il quale conseguentemente rinuncia alle maggiori possibilita' di difesa offerte dal dibattimento e dal regime ordinario delle impugnazioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). S. n. 284/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 247 del testo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con le due ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze