Corte costituzionale
Ordinanza n. 332/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 332/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 2, legge della Regione Campania n. 57 del 9 giugno 1980
Parametri
Massime
Massima n. 17514
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 50/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, con le due ordinanze indicate in epigrafe emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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