Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/1991
Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/1991
- Data di deposito
- 10 luglio 1991
- Data di decisione
- 8 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, lett.a)n.2, legge della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 novembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17507
Manifesta inammissibilita' della questione, mancando del tutto il giudizio sulla rilevanza della stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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