Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1991

Corte cost., ord. 10 luglio 1991, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/1991
Data di deposito
10 luglio 1991
Data di decisione
8 luglio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:326

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, lett.a)n.2, legge della Regione Emilia Romagna n. 42 del 28 novembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 17507

Manifesta inammissibilita' della questione, mancando del tutto il giudizio sulla rilevanza della stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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