Corte costituzionale
Ordinanza n. 308/1991
Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 308/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:308
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17414
La impossibilita', per il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, di rimettere le parti innanzi al giudice preventivamnte adito per altra causa connessa, non comporta violazione del diritto di difesa in quanto il 'simultaneus processus' e' mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, anche se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contradittorio; tanto piu' quando il sistema processuale preveda comunque strumenti di raccordo, quale, nel caso - in difetto delle condizioni per la pronuncia, da parte del giudice della opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione (art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito opposto in compensazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 645 cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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