Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1991

Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
308/1991
Data di deposito
26 giugno 1991
Data di decisione
17 giugno 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:308

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17414

La impossibilita', per il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, di rimettere le parti innanzi al giudice preventivamnte adito per altra causa connessa, non comporta violazione del diritto di difesa in quanto il 'simultaneus processus' e' mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione, ne' il diritto di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, anche se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contradittorio; tanto piu' quando il sistema processuale preveda comunque strumenti di raccordo, quale, nel caso - in difetto delle condizioni per la pronuncia, da parte del giudice della opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione (art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295 cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito opposto in compensazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 645 cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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