Corte costituzionale
Ordinanza n. 304/1991
Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 304/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:304
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17408
Nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo "di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive", di presentare al G.I.P. una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunita' che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce una "inutile formalita" in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione (avendo il soggetto gia' riacquistato la liberta'), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimita' del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorita' di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione e' stata determinata non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' da parte del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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