Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1991

Corte cost., ord. 26 giugno 1991, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
304/1991
Data di deposito
26 giugno 1991
Data di decisione
17 giugno 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:304

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17408

Nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo "di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive", di presentare al G.I.P. una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunita' che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce una "inutile formalita" in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione (avendo il soggetto gia' riacquistato la liberta'), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimita' del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorita' di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione e' stata determinata non da vizi procedurali, bensi' da una valutazione di opportunita' da parte del pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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