Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/1991

Corte cost., ord. 18 giugno 1991, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
290/1991
Data di deposito
18 giugno 1991
Data di decisione
3 giugno 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:290

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, n. 7, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 17391

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 35/1991 e O nn. 85/1991, 149/1991 e 155/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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