Corte costituzionale
Ordinanza n. 29/1991
Corte cost., ord. 24 gennaio 1991, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 29/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 16803
Poiche' la pena pecuniaria cui, nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, va assoggettato il ricorrente in caso di soccombenza, costituisce un'obbligazione civile accessoria al debito di imposta, ispirata alla duplice finalita' di reprimere gli illeciti tributari e prevenirne la commissione di altri, e alla quale non puo' essere riconosciuta natura di rimborso delle spese processuali, appare ragionevole che, l'Amministrazione finanziaria sia esclusa, in caso di soccombenza, dal pagamento di tale pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 16804
Il principio secondo cui la liquidazione delle spese deve ritenersi il normale completamento dell'accoglimento della domanda e' stato affermato in ambito che esula dalla specificita' del processo tributario, dovendosi, in tal caso, anzi ribadire l'orientamento gia' espresso secondo cui l'istituto della condanna del soccombente alle spese non ha portata assoluta e inderogabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost.). - SS. nn. 303/1986 e 196/1982, O. nn. 41/1984, 335/1987, 244/1989, 79/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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