Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1991

Corte cost., ord. 24 gennaio 1991, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/1991
Data di deposito
24 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 16803

Poiche' la pena pecuniaria cui, nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, va assoggettato il ricorrente in caso di soccombenza, costituisce un'obbligazione civile accessoria al debito di imposta, ispirata alla duplice finalita' di reprimere gli illeciti tributari e prevenirne la commissione di altri, e alla quale non puo' essere riconosciuta natura di rimborso delle spese processuali, appare ragionevole che, l'Amministrazione finanziaria sia esclusa, in caso di soccombenza, dal pagamento di tale pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 16804

Il principio secondo cui la liquidazione delle spese deve ritenersi il normale completamento dell'accoglimento della domanda e' stato affermato in ambito che esula dalla specificita' del processo tributario, dovendosi, in tal caso, anzi ribadire l'orientamento gia' espresso secondo cui l'istituto della condanna del soccombente alle spese non ha portata assoluta e inderogabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost.). - SS. nn. 303/1986 e 196/1982, O. nn. 41/1984, 335/1987, 244/1989, 79/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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