Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:243
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17281
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere stata richiesta dal giudice a quo una pronuncia additiva (rideterminazione della durata dei termini) in materia di scelte riservate al legislatore.
Massima n. 17282
Manifesta inammissibilita' della questione, per irrilevanza, essendo stata sollevata "all'esito della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la decisione della Corte costituzionale risulterebbe del tutto priva di influenza nel giudizio a quo, avendo il rimettente gia' fatto applicazione della norma denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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