Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 22 del 23 gennaio 1989
- art. 192, comma 3, ult. part., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 17280
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 315/1990 e ordd. nn. 375/1990, 376/1990, 440/1990, 464/1990 e 84/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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