Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:241
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17269
In caso di contrasto tra il G.I.P. e il giudice del dibattimento la prevista prevalenza della decisione del secondo non viola il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiche' tale prevalenza e' prevista proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; inoltre, il principio di indipendenza dei giudici, in un sistema processuale con pluralita' di gradi di giurisdizione, comporta la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attivita' di altra autorita' giudiziaria, allo scopo di perseguire finalita' di giustizia, o, come nel caso della norma in esame, la sollecita definizione del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con la ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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