Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1991

Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
241/1991
Data di deposito
30 maggio 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:241

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17269

In caso di contrasto tra il G.I.P. e il giudice del dibattimento la prevista prevalenza della decisione del secondo non viola il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiche' tale prevalenza e' prevista proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; inoltre, il principio di indipendenza dei giudici, in un sistema processuale con pluralita' di gradi di giurisdizione, comporta la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attivita' di altra autorita' giudiziaria, allo scopo di perseguire finalita' di giustizia, o, come nel caso della norma in esame, la sollecita definizione del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con la ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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