Corte costituzionale
Ordinanza n. 240/1991
Corte cost., ord. 30 maggio 1991, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 240/1991
- Data di deposito
- 30 maggio 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 17265
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, il giudice a quo ha omesso, da un lato, il benche' minimo riferimento alla fattispecie concreta, e dall'altro la formulazione del proprio personale convincimento sulla interpretazione data alla norma denunciata dalla Corte di cassazione, non fornendo cioe' anche in ordine alla non manifesta infondatezza la necessaria motivazione. - Sull'onere di motivazione in punto di rilevanza, e sul suo fondamento: S. nn. 158/1982 e 517/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta o conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi ultimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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