Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/1991
Corte cost., ord. 13 maggio 1991, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/1991
- Data di deposito
- 13 maggio 1991
- Data di decisione
- 23 aprile 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 6, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
- legge n. 417 del 27 dicembre 1989
- art. 1, comma 4, quinquies, decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- legge n. 37 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17246
La possibilita' per dipendenti dello Stato di rimanere, su loro istanza, in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' (ma non oltre il settantesimo) e' stata prevista allo scopo di far conseguire il previsto beneficio a coloro che non avessero raggiunto il limite massimo della pensione. Pertanto non appare irrazionale, ne' discriminatoria, in relazione alla descritta ratio, la circostanza di mero fatto in cui vengono a trovarsi coloro che, mediante domanda di riscatto accolta dall'Amministrazione con provvedimento formale, abbiano gia' conseguito il raggiungimento del massimo della pensione, rispetto a coloro che cio' non abbiano conseguito per non aver ottenuto (o potuto ottenere per qualsivoglia ragione) detto beneficio del riscatto. Neppure si ravvisa violazione dell'art. 97 Cost., semmai vulnerato da una pronuncia che consentisse, la facolta', da parte del dipendente, di revoca del beneficio del riscatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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