Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1991

Corte cost., ord. 13 maggio 1991, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/1991
Data di deposito
13 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 6, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
  • legge n. 417 del 27 dicembre 1989
  • art. 1, comma 4, quinquies, decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • legge n. 37 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17246

La possibilita' per dipendenti dello Stato di rimanere, su loro istanza, in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' (ma non oltre il settantesimo) e' stata prevista allo scopo di far conseguire il previsto beneficio a coloro che non avessero raggiunto il limite massimo della pensione. Pertanto non appare irrazionale, ne' discriminatoria, in relazione alla descritta ratio, la circostanza di mero fatto in cui vengono a trovarsi coloro che, mediante domanda di riscatto accolta dall'Amministrazione con provvedimento formale, abbiano gia' conseguito il raggiungimento del massimo della pensione, rispetto a coloro che cio' non abbiano conseguito per non aver ottenuto (o potuto ottenere per qualsivoglia ragione) detto beneficio del riscatto. Neppure si ravvisa violazione dell'art. 97 Cost., semmai vulnerato da una pronuncia che consentisse, la facolta', da parte del dipendente, di revoca del beneficio del riscatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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