Corte costituzionale
Ordinanza n. 208/1991
Corte cost., ord. 13 maggio 1991, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 208/1991
- Data di deposito
- 13 maggio 1991
- Data di decisione
- 23 aprile 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:208
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17173
La direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalita' in ordine alla disciplina delle concrete modalita' di funzionamento del processo pretorile e, nel caso di specie, tale discrezionalita' non e' stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto l'aver lasciato inalterata, rispetto al procedimento innanzi al tribunale, la facolta' per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce evidente espressione del favor per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira a perseguire proprio quella finalita' di massima semplificazione invocata dal remittente. Peraltro, e' anche da escludere la violazione del principio del giudice naturale, in quanto il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacche' e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione). - In merito al principio di precostituzione del giudice: O. n. 353/1990.
Massima n. 17174
Al giudice remittente non e' consentito di prospettare la questione estendendola, in forma meramente ipotetica, sia pure in via subordinata, a disposizioni diverse (nella specie artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, cod. proc. pen.) dall'unica norma (nella specie art. 563, quarto comma, stesso codice) che egli ritenga, nel caso, di dovere applicare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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