Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1991

Corte cost., ord. 13 maggio 1991, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
208/1991
Data di deposito
13 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:208

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17173

La direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalita' in ordine alla disciplina delle concrete modalita' di funzionamento del processo pretorile e, nel caso di specie, tale discrezionalita' non e' stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto l'aver lasciato inalterata, rispetto al procedimento innanzi al tribunale, la facolta' per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce evidente espressione del favor per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira a perseguire proprio quella finalita' di massima semplificazione invocata dal remittente. Peraltro, e' anche da escludere la violazione del principio del giudice naturale, in quanto il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacche' e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione). - In merito al principio di precostituzione del giudice: O. n. 353/1990.

Massima n. 17174

Al giudice remittente non e' consentito di prospettare la questione estendendola, in forma meramente ipotetica, sia pure in via subordinata, a disposizioni diverse (nella specie artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, cod. proc. pen.) dall'unica norma (nella specie art. 563, quarto comma, stesso codice) che egli ritenga, nel caso, di dovere applicare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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