Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1991

Corte cost., ord. 26 marzo 1991, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/1991
Data di deposito
26 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:129

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17023

Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto richiedente una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri della Corte costituzionale. - S. n. 584/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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