Corte costituzionale
Ordinanza n. 129/1991
Corte cost., ord. 26 marzo 1991, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 129/1991
- Data di deposito
- 26 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:129
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17023
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto richiedente una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri della Corte costituzionale. - S. n. 584/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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