Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1990

Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/1990
Data di deposito
2 marzo 1990
Data di decisione
21 febbraio 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 16016

Il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, teso alla protezione la piu' ampia del rischio indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operativita' della garanzia e quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientale. La norma che limita la copertura assicurativa ai soli lavoratori addetti alle lavorazioni protette gestite dal proprio datore di lavoro, escludendone quelli non dipendenti dal detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse si svolgono, restringe illegittimamente l'ambito di applicabilita' della garanzia in contrasto con le finalita' del sistema come perseguite a favore della generalita' dei soggetti esposti al medesimo rischio. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone fra quelle indicate nell'art. 4, in attivita' previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri. (Fattispecie riferita al cosiddetto "assistente contrario", vale a dire colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta, non gia' dal titolare del processo produttivo bensi' da altro soggetto interessato, per rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della lavorazione in vista della bonta' dei suoi risultati). - S. nn. 206/1974, 221/1985, 256/1986, 476/1987 e 137/1989

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze