Corte costituzionale
Sentenza n. 98/1990
Corte cost., sent. 2 marzo 1990, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 98/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 16016
Il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, teso alla protezione la piu' ampia del rischio indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operativita' della garanzia e quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientale. La norma che limita la copertura assicurativa ai soli lavoratori addetti alle lavorazioni protette gestite dal proprio datore di lavoro, escludendone quelli non dipendenti dal detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse si svolgono, restringe illegittimamente l'ambito di applicabilita' della garanzia in contrasto con le finalita' del sistema come perseguite a favore della generalita' dei soggetti esposti al medesimo rischio. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone fra quelle indicate nell'art. 4, in attivita' previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri. (Fattispecie riferita al cosiddetto "assistente contrario", vale a dire colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta, non gia' dal titolare del processo produttivo bensi' da altro soggetto interessato, per rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della lavorazione in vista della bonta' dei suoi risultati). - S. nn. 206/1974, 221/1985, 256/1986, 476/1987 e 137/1989
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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