Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1990
Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 212, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 16012
Nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attivita' lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettiva ditinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di piu' inabilita' e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilita' permanenti disomogenee, cioe' derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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