Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1990

Corte cost., sent. 22 febbraio 1990, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1990
Data di deposito
22 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 212, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 16012

Nel sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attivita' lavorative svolte nei due settori dell'agricoltura e dell'industria danno luogo ad organizzazioni separate delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche. L'obbiettiva ditinzione fra i due settori lavorativi consente di ritenere non arbitraria la scelta del legislatore che non ammette la valutazione complessiva di piu' inabilita' e la liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilita' permanenti disomogenee, cioe' derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, che consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze