Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 30, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 5, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 6, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 15, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 16, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 33, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 20, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 18, comma 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 27, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 36, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 21, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 11, comma 3, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 17, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 29, comma 4, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 4, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 10, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 8, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 23, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 28, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 11, comma 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 22, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 9, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 7, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 3, comma 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 29, comma 6, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 29, comma 7, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 31, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 37, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 29, comma 3, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 14, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 18, comma 4, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 26, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 12, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 34, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 24, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 29, comma 5, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 13, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 32, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 29, comma 2, legge n. 968 del 27 dicembre 1977
- art. 842, comma 2, codice civile
- art. 842, comma 1, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 14946
I requisiti di struttura di quesiti referendari aventi un oggetto differente (anche se vertente sulla medesima materia) vanno considerati autonomamente, con riferimento a ciascuna richiesta, anche se presentati contemporaneamente dai medesimi soggetti. (diritto punto 4) - V. S. n. 26/1981
Massima n. 14947
Il procedimento innanzi all'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha una sua autonomia e si conclude definitivamente con l'ordinanza che decide sulla legittimita' delle richieste referendarie, sicche' la Corte costituzionale non puo' procedere al riesame di esso. (diritto punto 3) - S. nn. 251/1975, 22/1981, 35/1985.
Massima n. 14948
Al giudizio sull'ammissibilita' del 'referendum' abrogativo e' estranea la valutazione circa la legittimita' costituzionale dell'eventuale esito positivo della consultazione, potendo la conseguente situazione normativa esser presa in considerazione soltanto successivamente, in un ordinario giudizio di costituzionalita'. - S. n. 26/1987.
Massima n. 14949
La materia della "caccia" - attribuita alla potesta' legislativa concorrente regionale dall'art. 117 Cost. - non comprende soltanto l'attivita' venatoria, bensi' anche l'attivita' diretta alla protezione faunistica e, conseguentemente, alla tutela dell'equilibrio dell'ambiente. Pertanto, la richiesta di 'referendum' abrogativo sulle norme che disciplinano l'attivita' venatoria non incontra il limite delle "leggi a contenuto costituzionalmente vincolato" (il cui nucleo normativo non puo' essere alterato o privato di efficacia senza violare disposizioni di livello costituzionale), in quanto non e' diretta a sopprimere la materia attribuita alle regioni e, dunque, a modificare l'art. 117 Cost. (Ammissibilita' - in relazione al suddetto limite - della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). - sulle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, S. n. 16/1978; sulla natura di grande riforma economico-sociale della legge n. 968 del 1977, S. n. 1002/1988.
Massima n. 14950
L'esercizio della potesta' legislativa concorrente regionale non e' subordinata alla esistenza di apposite leggi-cornice, giacche' in mancanza di esse o nel caso di mera abrogazione delle medesime, trovano applicazione i principi che si ricavano da tutto il complesso normativo vigente (art. 12 delle preleggi). Pertanto, l'eventuale abrogazione referendaria di una legge-cornice non coinvolge l'art. 117 Cost., e sotto tale aspetto e' ammissibile la relativa richiesta, non opponendosi ad essa il limite - individuato dalla dottrina, e, peraltro, difficilmente configurabile - delle leggi cd. necessarie. - riguardo alle leggi cd. necessarie, S. n. 29/1987.
Massima n. 14952
Perche' operi il limite dei trattati internazionali, non e' sufficiente che la richiesta di 'referendum' abrogativo si riferisca a materia che abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali, ma e' necessario che essa si ponga in posizione di contrasto con uno specifico obbligo derivante da dette Convenzioni, la cui violazione faccia sorgere una responsabilita' dello Stato. E poiche' da nessuno degli atti internazionali di possibile riferimento e' dato desumere alcun obbligo internazionale o comunitario avente per oggetto la liberta' di caccia, e' ammissibile - in relazione al suddetto limite - il 'referendum' diretto ad una piu' rigorosa e responsabile disciplina di tale attivita' sportiva. (Ammissibilita' della richiesta referendaria per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). (diritto punto 8). - S. n. 25/1987.
Massima n. 14969
Ai fini dell'esclusione della consultazione referendaria 'ex' art. 75 Cost., il limite relativo alle leggi tributarie concerne non solo le imposte ma anche le tasse; esso non e' peraltro applicabile alla richiesta di 'referendum' abrogativo della disciplina della caccia, in quanto - se e' vero che la richiesta comprende le disposizioni che prevedono le tasse statali e regionali per ottenere la licenza di porto d'armi ad uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio - il relativo onere tributario verrebbe meno in ogni caso, essendo collegato agli atti amministrativi previsti dalle altre disposizioni comprese nel quesito referendario. (Ammissibilita' - in relazione al suddetto limite - della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 (diritto punto 9).
Massima n. 14973
A differenza delle richieste del 1981 e del 1987, vertenti sulla stessa materia ma diversamente formulate, l'attuale quesito referendario diretto ad abrogare il vigente regime della caccia sportiva come previsto e regolato dalla legge n. 968 del 1977 si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, tale quindi da consentire all'elettore di esprimere il suo voto con piena consapevolezza. (Ammissibilita' del 'referendum' per l'abrogazione degli artt. 2 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968). (diritto punto 10). - per l'inammissibilita' delle precedenti richieste, v. S. nn. 27/1981 e 28/1987.
Massima n. 14974
La richiesta di 'referendum' abrogativo concernente l'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ., si traduce in un quesito chiaro, manifestando inequivocabilmente l'intento di generalizzare il divieto di accedere nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, anche se non ricorrano le due condizioni attualmente previste dalla disposizione in discussione (recinzione del fondo o esistenza di colture suscettibili di danno). Ne' l'eventuale esito positivo della relativa consultazione sopprimerebbe la materia della "caccia" da quelle che l'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni, essendo l'attivita' venatoria pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove e' consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. (Ammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842, commi primo e secondo, cod. civ.). - diversamente, S. n. 28/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione:
degli artt. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, secondo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, secondo e terzo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, secondo e quarto comma, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (nella parte indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal secondo al settimo comma, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;
dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile; richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre 1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze