Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1990

Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1990
Data di deposito
2 febbraio 1990
Data di decisione
31 gennaio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:60

Norme oggetto del giudizio

  • art. 219, codice penale militare di pace
  • art. 230, comma 3, codice penale militare di pace
  • art. 166, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 16010

Questione gia' dichiarata inammissibile perche' di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 490/1989. ____________ N.B.: I riferimenti normativi qui sotto riportati sono stati integrati secondo quanto disposto, riguardo alla sentenza n. 60 del 1990, dalla ordinanza di correzione n. 214 del 1990.

Massima n. 16011

Spetta alla discrezionalita' del legislatore, a causa della necessita' di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a situazioni connesse, al diritto transitorio e al necessario coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale, l'eventuale estensione degli effetti della sospensione condizionale, prevista dall'art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930 per la sola pena principale, anche alle pene accessorie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Fattispecie relativa alla pena accessoria della rimozione dal grado per reato militare).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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