Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 219, codice penale militare di pace
- art. 230, comma 3, codice penale militare di pace
- art. 166, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 16010
Questione gia' dichiarata inammissibile perche' di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 490/1989. ____________ N.B.: I riferimenti normativi qui sotto riportati sono stati integrati secondo quanto disposto, riguardo alla sentenza n. 60 del 1990, dalla ordinanza di correzione n. 214 del 1990.
Massima n. 16011
Spetta alla discrezionalita' del legislatore, a causa della necessita' di adottare provvedimenti conseguenti in ordine a situazioni connesse, al diritto transitorio e al necessario coordinamento in relazione al nuovo codice di procedura penale, l'eventuale estensione degli effetti della sospensione condizionale, prevista dall'art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930 per la sola pena principale, anche alle pene accessorie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 166 del codice penale approvato col r.d. n. 1398/1930, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Fattispecie relativa alla pena accessoria della rimozione dal grado per reato militare).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con le ordinanze 30 marzo, 6 e 8 giugno 1989;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con tutte le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze