Corte costituzionale
Sentenza n. 594/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 594
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 594/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:594
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 7, legge della Regione Liguria n. 6 del 26 febbraio 1983
- art. 46, comma 4, legge della Regione Liguria n. 6 del 28 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16771
Il rinvio dell'art. 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 23 febbraio 1983, n. 6, all'art. 11, ultimi tre commi, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, comporta che il ricorso al Pretore - dalla norma statale previsto solo avverso il decreto del Presidente dell'I.A.C.P. che abbia pronunciato la decadenza dell'assegnazione di alloggio di edilizia popolare per inosservanza dell'onere di occupazione dell'alloggio - possa esperirsi, nell'ambito della Regione, contro tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione, anche se per ragioni diverse da quella suddetta, estendendo in tal modo il rimedio giudiziario in questione ad ipotesi non solo non espressamente contemplate dalla legge a cui si rinvia, ma rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario, alla stregua della giurisprudenza piu' recente, sembrerebbe addirittura escluso. In cio' la legge regionale, poiche' il rinvio da essa operato e' novativo della fonte, e non quindi un rinvio privo di autonomo significato normativo - che si verifica solo quando le leggi statali richiamate siano gia' di per se' applicabili - si pone in contrasto con il principio della riserva di legge statale in materia di giurisdizione, e pertanto il suindicato art. 46, settimo comma, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione. - Su questione del tutto analoga: S. n. 727/1988; - Su altri casi di rinvio di leggi regionali a norme di leggi statali in materia di giurisdizione: S. nn. 128/1963, 203/1987, 615/1987 e 304/1986.
Massima n. 16772
Come gia' chiarito, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 88 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce allo Stato soltanto "la determinazione dei criteri per le assegnazioni degli alloggi e per la fissazione dei canoni", mentre l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio trasferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione e di gestione, nonche' di organizzazione del servizio della casa. A sua volta la legge 5 agosto 1978, n. 457, mentre, all'art. 2, ha ulteriormente specificato l'ambito della competenza statale, attribuendo al CIPE la determinazione dei "criteri generali" per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, con l'art. 4 ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale. Di conseguenza, al di fuori della formulazione dei "criteri generali" da osservare nelle assegnazioni, e' da ritenersi attribuita alle Regioni la potesta' legislativa nella materia e quindi la disciplina attinente all'assegnazione e alle successive vicende dei relativi rapporti che con essa si instaurano, i quali presentano elementi di diversita' dalle locazioni di diritto comune, essendo regolati da una disciplina di settore con particolari riflessi pubblicistici. Deve quindi escludersi che la Regione Liguria, dettando norme, in materia, riguardo alla decadenza per morosita' dell'assegnatario, abbia disciplinato rapporti interprivati esulanti dalla propria competenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, quarto comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - S. n. 727/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, settimo comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), nella parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei Comuni che pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, come modificato ai sensi della presente legge;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, quarto comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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