Corte costituzionale
Sentenza n. 587/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 587
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 587/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:587
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, regio decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933
- art. 65, regio decreto n. 1669 del 14 dicembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 16782
Non pone un irragionevole ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti ne' crea una disparita' di trattamento tra cittadini abbienti e cittadini meno abbienti la disposizione secondo cui, proposta opposizione a precetto fondato su cambiale, ove il presidente del tribunale o il pretore competente per valore ritenga di sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, possa farlo solo imponendo idonea cauzione. La soluzione adottata rappresenta infatti il risultato di una giusta ponderazione tra gli interessi di tutela del creditore e quelli di difesa del debitore: la sospensione che puo' essere disposta, pur nel concorso delle suddette limitate ipotesi, prima dell'inizio dell'esecuzione sulla base di una cognizione sommaria degli elementi di causa e' opportunatamente bilanciata, in conformita' degli artt. 24 e 3 della Costituzione, a tutela del creditore cambiario, dalla subordinazione alla condizione "necessaria" della cauzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla diversa questione decisa riguardo all'art. 648, secondo comma, cod. proc. civ.: S. n. 137/1984.
Massima n. 16783
Non sussiste insuperabile incoerenza tra la limitazione del potere di sospensione dato, in sede di opposizione a precetto presentato su cambiale, al giudice competente che, ai sensi dell'art. 64 della legge cambiaria, puo' provvedervi, prima dell'inizio dell'esecuzione, solo previo versamento di cauzione, e il piu' ampio potere concesso, dall'art. 65 stessa legge, allo stesso giudice della opposizione a precetto, nel corso del giudizio, prima o dopo l'inizio dell'esecuzione, e piu' in generale, dagli artt. 623 e 624 cod. proc. civ., al giudice dell'esecuzione, essendo per tali ipotesi prevista la cauzione come condizione soltanto facoltativa: in queste evenienze, infatti, ricorre una situazione diversa, di minore aggravio per il creditore esecutante, o perche' il giudice dell'opposizione ha comunque una piu' ampia e approfondita cognizione degli elementi di causa, ovvero perche', nel caso di opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, il creditore ha gia' conseguito gli effetti vantaggiosi del pignoramento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 del r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 64 del regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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