Corte costituzionale

Sentenza n. 584/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 584

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
584/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:584

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16755

La decorrenza del termine annuale previsto per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa, e' perfettamente coerente con il sistema delle impugnazioni, rappresentando un corollario del principio del processo civile secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, si forma la cosa giudicata indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: lo spostamento del 'dies a quo' alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza e' comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che non potrebbe evitarsi se non attraverso una modificazione del sistema normativo (quanto meno del secondo comma dello stesso art. 327 e dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ.) di tale portata da esulare dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la manifesta infondatezza della questione: Cassazione, nn. 3501/1979, 5819/1984, 9906/1988, 3906/1989 (richiamate nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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