Corte costituzionale
Sentenza n. 573/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 573
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 573/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:573
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 7, comma 9, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16752
Senza un'inderogabile esigenza, il legislatore non puo' effettuare in una fase avanzata del rapporto tra lavoratori ed I.N.P.S. una modifica legislativa che alteri in senso sfavorevole, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative del lavoratore. - S. n. 349/1985.
Massima n. 16753
L'elevazione del requisito minimo di contribuzione annua effettiva (volontaria o figurativa) da 104 a 270 giornate per le pensioni di vecchiaia, di anzianita' di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non costituisce discriminazione tra lavoratrici (nella specie: braccianti agricole avventizie) che abbiano perfezionato il requisito contributivo prima del 31 dicembre 1983 e quelle che lo abbiano perfezionato dopo, ne' viene lesa la loro legittima aspettativa di lavoratrici prossime al conseguimento della pensione in quanto esse ne hanno ugualmente diritto. Infatti la stessa norma (art. 7, d.l. 12 settembre 1983 n. 463) che ha elevato la contribuzione annua, ha previsto al dodicesimo comma (testo della legge di conversione) la contemporanea rivalutazione dei contributi a suo tempo versati, ripettivamente per gli uomini del 2,60% e per le donne ed i ragazzi del 3,83%. In tal modo il loro ammontare diventa di valore pari a quelli corrisposti per 270 giornate lavorative, o, nella peggiore ipotesi, leggermente inferiore. Ma in base al comma tredicesimo dello stesso articolo puo' ovviarsi a tale situazione versando contributi volontari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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