Corte costituzionale

Sentenza n. 559/1990

Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 559

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
559/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:559

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16748

Nell'ermeneutica di una norma, tra piu' interpretazioni possibili, deve essere preferita quella conforme ai principi della Costituzione.

Massima n. 16749

Una sentenza di assoluzione puo' essere fatta valere nei confronti del danneggiato nell'eventuale successivo giudizio per risarcimento del danno provocato dal reato, solo quando questi sia stato posto in grado di partecipare all'acquisizione di prove su cui la sentenza sia fondata (nella specie: perizia disposta con incidente probatorio).

Massima n. 16750

Poiche' i poteri della persona offesa devono ritenersi funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione anche nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e percio' a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe, invece menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo comma, terzo e quinto comma) l'avesse poi privato del potere di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il proprio consulente di parte. Pertanto, nonostante il silenzio, sul punto, dell'art. 401 cod. proc. pen., lo stesso deve essere interpretato nel senso che va riconosciuta la facolta' della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 401 cod. proc. pen.). - Sulla possibilita' della nomina di consulente tecnico come componente essenziale del diritto di difesa in occasione di perizie: S. nn. 149/1983 e 345/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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