Corte costituzionale
Sentenza n. 559/1990
Corte cost., sent. 28 dicembre 1990, n. 559
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 559/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:559
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16748
Nell'ermeneutica di una norma, tra piu' interpretazioni possibili, deve essere preferita quella conforme ai principi della Costituzione.
Massima n. 16749
Una sentenza di assoluzione puo' essere fatta valere nei confronti del danneggiato nell'eventuale successivo giudizio per risarcimento del danno provocato dal reato, solo quando questi sia stato posto in grado di partecipare all'acquisizione di prove su cui la sentenza sia fondata (nella specie: perizia disposta con incidente probatorio).
Massima n. 16750
Poiche' i poteri della persona offesa devono ritenersi funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, essi devono trovare adeguata espressione anche nell'incidente probatorio, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquistare la forza probatoria propria delle prove espletate in dibattimento (artt. 431 e 511) e percio' a valere anche nei confronti della parte civile. Tale tutela sarebbe, invece menomata se il legislatore, pur riconoscendo il diritto alla persona offesa (e del suo difensore) a partecipare all'assunzione della perizia (artt. 401, primo comma, terzo e quinto comma) l'avesse poi privato del potere di interloquire nell'indagine tecnica attraverso il proprio consulente di parte. Pertanto, nonostante il silenzio, sul punto, dell'art. 401 cod. proc. pen., lo stesso deve essere interpretato nel senso che va riconosciuta la facolta' della persona offesa di partecipare anche attraverso un consulente tecnico alla perizia disposta con incidente probatorio. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 401 cod. proc. pen.). - Sulla possibilita' della nomina di consulente tecnico come componente essenziale del diritto di difesa in occasione di perizie: S. nn. 149/1983 e 345/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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