Corte costituzionale
Sentenza n. 550/1990
Corte cost., sent. 19 dicembre 1990, n. 550
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 550/1990
- Data di deposito
- 19 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:550
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 3 aprile 1990
Parametri
- art. 3, lett. l., statuto regione Valle d'Aosta
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 16716
I conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, da un lato e del Presidente della Regione, dall'altro, qualunque sia l'autorita' dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto dal quale il conflitto deriva. - Giurisprudenza costante: in particolare S. nn. 172/1983, 15/1987, 215/1988, 467/1990
Massima n. 16717
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, promosso da una Regione, l'ulteriore notifica del ricorso al Ministro che emise l'atto impugnato e' un atto superfluo, che, se posto in essere, non esige alcuna dichiarazione di inammissibilita'. - S. nn. 44/1958 e 467/1990
Massima n. 16718
Nell'ambito della materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, anche riguardo alle attivita' di prelievo e di trapianto di fegato (come, in generale, per quelle di prelievo di parti di cadaveri e di trapianto di organi) le competenze statali e regionali sono ripartite, a norma dei principi costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost., e della legislazione statale (l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera l, che richiama la l. 2 dicembre 1975, n. 644, art. 13; d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, art. 12) riconoscendosi allo Stato poteri legati ad interessi unitari e di rilievo per la collettivita' generale (fissazione, attraverso il Centro nazionale di riferimento, degli standards genetici, biologici e tecnici, per la compatibilita' fra donanti e riceventi, nonche' autorizzazione a istituti ospedalieri e di ricerca per l'effettuazione di trapianti) e alle Regioni poteri relativi alle attivita' operative di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi, fra cui rientra, innanzitutto, la promozione della costituzione di centri regionali e interregionali di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto. In base a tale ripartizione di competenze - sulla cui opportunita' la Corte non ha alcun potere di sindacato - anche in materia di prelievo e di trapianto di fegato e' percio' precluso allo Stato di svolgere compiti di coordinamento generale, ovvero di demandarli a enti o centri da esso individuati, e va quindi annullato il decreto 3 aprile 1990 del Ministro della sanita', con il quale si dispone che i compiti di coordinamento delle suddette attivita' nei centri del nord e del centro Italia, sono demandati al Centro interregionale di riferimento del nord Italia Transplant, restando tuttavia salve le convenzioni tra gli enti autorizzati, con le quali il suddetto Centro sia stato legittimamente individuato e istituito come centro interregionale di riferimento. - Nello stesso senso, su questione del tutto analoga: S. n. 467/1990.
Massima n. 16719
Il principio costituzionale della "leale cooperazione" fra regioni e Stato comporta che fra questi enti vi possano essere scambi reciproci di informazioni e dati, i quali, finche' restano nel loro proprio campo, non solo non sono di alcun pregiudizio per la ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni, ma, anzi, agevolano e rendono piu' efficiente l'esercizio delle rispettive attribuzioni. - Giurisprudenza consolidata: v., tra le altre, S. nn. 294/1986, 201/1987, 730/1988, 338/1989 e 314/1990
Massima n. 16720
Nella materia, di competenza ripartita fra Stato e Regioni, delle attivita' di prelievo e di trapianto di organi (v. massima C), e' in facolta' dello Stato, in base al principio costituzionale della "leale cooperazione" tra i due enti (v. massima D), richiedere e trasmettere informazioni e dati a tali attivita' relativi, come quelli attinenti alla disponibilita' sul piano nazionale di organi o parti di cadavere utilizzabili per trapianti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato demandare al centro interregionale di riferimento del nord Italia Transplant i compiti di coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato nei centri del nord e del centro Italia autorizzati all'espletamento di tali attività e, conseguentemente, annulla, per la parte riferita, il decreto del Ministro della sanità 3 aprile 1990 (Coordinamento delle attività di prelievo e di trapianto di fegato in Italia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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