Corte costituzionale

Sentenza n. 539/1990

Corte cost., sent. 14 dicembre 1990, n. 539

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
539/1990
Data di deposito
14 dicembre 1990
Data di decisione
10 dicembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:539

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 2, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16698

Come si evince dall'art. 15 dello Statuto speciale per la Regione Sicilia, in materia di elezioni dei consigli comunali e provinciali la competenza normativa della Regione non e' concorrente ma primaria.

Massima n. 16699

In forza del principio fondamentale garantito per ogni cittadino dall'art. 51 Cost., con i caratteri dell'inviolabilita' (ex art. 2 Cost.) ed a causa dell'esigenza di uniformita' in tutto il territorio nazionale discendente dall'identita' di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunita' locali, quale che sia la regione di appartenenza, la disciplina regionale sui requisiti d'accesso alle cariche elettive presso i suddetti enti, anche per le Regioni che, come la Sicilia (ved. massima A) abbiano in materia competenza normativa primaria, deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, il che non degrada la competenza regionale esclusiva a competenza concorrente, ma la limita. Fermi tali principi, alle Regioni cui spetta tale competenza, va tuttavia riconosciuto il potere di stabilire in proposito anche cause d'ineleggibilita' non previste dalla legislazione statale, quando trovino giustificazione in condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali, caratterizzate dalla loro esclusiva riferibilita' alla Regione che se ne avvale, pur nella discrezionalita' che resta al legislatore regionale quanto all'apprezzamento delle condizioni ambientali. - Nello stesso senso, sui vari su evidenziati aspetti della potesta' legislativa regionale in materia di accesso alle cariche elettive: S. nn. 105/1957, 26/1965, 171/1984, 20/1985, 235/1988, 127/1987.

Massima n. 16700

Non soltanto in Sicilia il fenomeno mafioso esercita la sua perniciosa influenza, ma cio' che lo rende esclusivo allo specifico ambiente della Sicilia sono i tratti peculiari con i quali, per ragioni storiche ed economiche, si e' sviluppato in quell'ambiente il mercato del lavoro; in guisa da doversi considerare rischioso, per la liberta' e la genuinita' delle elezioni, permettere che i responsabili del collocamento possano assicurarsi il favore degli elettori per conseguire un seggio nei Consigli comunali o provinciali della zona in cui esercitano le loro funzioni. Rientra percio' nei poteri della Regione stabilire, in deroga alle norme della legge statale, (v. massima B), che il personale con funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non possa essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali. Tale causa di ineleggibilita' va tuttavia riferita esclusivamente ai dirigenti che esercitano le loro funzioni nell'ambito del Comune o della Provincia, al cui Consiglio aspirano ad essere eletti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del Disegno di legge recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52, e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, in riferimento agli artt. 51 e 3 della Costituzione, nonche' alla legge statale 23 aprile 1981, n . 154).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del Disegno di legge recante "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52, e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990, in riferimento agli artt. 51 e 3 della Costituzione, nonché della legge statale 23 aprile 1981, n. 154.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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