Corte costituzionale

Sentenza n. 537/1990

Corte cost., sent. 5 dicembre 1990, n. 537

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
537/1990
Data di deposito
5 dicembre 1990
Data di decisione
28 novembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:537

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 9, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 16680

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti o non provveda a rilasciare la prescritta dichiarazione attestante l'anzianita' di servizio del lavoratore, l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti dai modelli 101 relativi a due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale acconto gia' corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate, la conoscenza dei dati necessari ai fini della liquidazione del credito puo' essere acquisita aliunde da parte dell'istituto erogante (INPS) mediante ogni possibile valida procedura - anche con la collaborazione di chiunque sia interessato, soccorrendo al riguardo le nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi emanate con legge 7 agosto 1990, n. 241 - o, nel caso di verifica giudiziale sul punto da parte del giudice, a mezzo dei poteri istruttori di cui dispone. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Massima n. 16681

Riguardo alla dichiarazione del datore di lavoro presentata ai fini della liquidazione dell'indennita' di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia, non sussiste, in astratto, omogeneita' tra l'ipotesi in cui la dichiarazione debba essere presentata direttamente dal datore di lavoro e quella in cui, in caso di fallimento o concordato preventivo, vi provvedano il curatore o il commissario giudiziale. E' dunque senz'altro improponibile, in riferimento al principio di eguaglianza, un paragone tra le suddette ipotesi, sul presupposto, nella prima di esse, di una presunta insostituibilita' della dichiarazione in caso di inerzia o rifiuto da parte del datore di lavoro (al riguardo v. massima precedente).(Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, nono comma, legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) sollevata dal Pretore di Ferrara, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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