Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1990
Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1990
- Data di deposito
- 2 febbraio 1990
- Data di decisione
- 31 gennaio 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 15468
La circostanza che l'ordinanza di rimessione manchi di svolgere una motivazione specifica in punto di rilevanza non rende inammissibile la questione prospettata, quando la rilevanza emerga 'ictu oculi' in quanto i termini della controversia del giudizio 'a quo' sono interamente assorbiti nei contenuti della norma denunciata (nella specie l'ordinanza e' stata adottata nell'ambito di una controversia elettorale promossa per l'affermazione dell'ineleggibilita' di un candidato in quanto titolare di farmacia convenzionata e sostituito da un congiunto nella conduzione della farmacia). (punto 2 diritto).
Massima n. 15469
Il beneficio della sostituzione temporanea, per la durata del mandato elettivo, concesso ai titolari di farmacie convenzionate - ai fini dell'esclusione della operativita' nei loro confronti di cause di ineleggibilita' - e' istituto del tutto peculiare previsto per la sola categoria dei farmacisti in relazione alle connotazioni speciali, che vengono a caratterizzare tale professione e l'esercizio della relativa attivita'. La specificita' dell'impresa farmaceutica non consente, pertanto, che possano essere comparate alla categoria dei farmacisti altre categorie professionali, pur richiamate dalla legge n. 154 del 1981 e per le quali non e' stato previsto il beneficio in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, legge 23 aprile 1981, n. 154). (punto 4 diritto).
Massima n. 15470
La liberta' e la genuinita' del voto nonche' l'esigenza di evitare conflitti di interessi tra la posizione dell'eletto e la sua funzione presso l'organo elettivo non possono risultare compromesse dalla disposizione di legge che ammette la sostituzione temporanea del farmacista eleggibile (ed eletto) al consiglio comunale, ove la disposizione venga applicata nel senso di ricomprendere tra i possibili sostituti anche i prossimi congiunti del farmacista: tanto il rischio di 'captatio voti' o del conseguimento di vantaggi elettorali da parte del farmacista sostituito quanto il conflitto di interessi sono, infatti, esclusi dalla scissione operata dalla legge tra la titolarita' (conservata al sostituito) e la conduzione dell'azienda (affidata al sostituto con conseguente piena assunzione da parte dello stesso delle responsabilita' professionali e patrimoniali). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma quarto, della legge 23 aprile 1981, n. 154). (punto 5 diritto). - v. Sent. nn. 46 e 510 del 1989; 235 e 1020 del 1988, 43 del 1987, 162 del 1985, 171 del 1984 (in tema di elezioni e di cause di ineleggibilita').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dalla Corte di Appello (Sezione elettorale) di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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