Corte costituzionale
Sentenza n. 529/1990
Corte cost., sent. 3 dicembre 1990, n. 529
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 529/1990
- Data di deposito
- 3 dicembre 1990
- Data di decisione
- 28 novembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:529
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, dirett. 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16676
In ossequio al principio di rapidita' degli atti processuali, non e' da ritenersi in contrasto con i criteri e i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva. Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta, pero', nella circostanza che l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella, alternativa, della verbalizzazione integrale. Difatti, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilita' di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali. Vanno, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga "soltanto", anziche' "di regola", in forma riassuntiva, e conseguentemente, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 127, ultimo comma, e 666, nono comma, cod. proc. pen. che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";
Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";
b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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