Corte costituzionale
Sentenza n. 513/1990
Corte cost., sent. 2 novembre 1990, n. 513
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 513/1990
- Data di deposito
- 2 novembre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:513
Norme oggetto del giudizio
- art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 16629
Il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati.
Massima n. 16630
Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennita' di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto gia' deciso riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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