Corte costituzionale

Sentenza n. 513/1990

Corte cost., sent. 2 novembre 1990, n. 513

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
513/1990
Data di deposito
2 novembre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:513

Norme oggetto del giudizio

  • art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 16629

Il principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati.

Massima n. 16630

Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennita' di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto gia' deciso riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze