Corte costituzionale

Sentenza n. 512/1990

Corte cost., sent. 30 ottobre 1990, n. 512

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
512/1990
Data di deposito
30 ottobre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:512

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 3, lett.b),c), decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 6, comma 1, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 6, comma 2, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 6, comma 3, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 11, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 4, comma 1, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 13, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 8, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 10, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 9, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 12, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
  • art. 7, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990

Parametri

  • art. 2, comma 1, decreto legge n. 397 del 9 settembre 1988
  • legge n. 475 del 9 novembre 1988
  • art. 2, comma 3, decreto legge n. 397 del 9 settembre 1988
  • art. 2, comma 5, decreto legge n. 397 del 9 settembre 1988
  • art. 2, comma 6, decreto legge n. 397 del 9 novembre 1988
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione

Massime

Massima n. 16615

La nozione di "materia prima secondaria" postula la destinazione al reimpiego in processi produttivi, ma non necessariamente la provenienza da essi, sicche' legittimamente il decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 individua tra le materie prime secondarie anche residui provenienti da raccolte finalizzate di rifiuti solidi urbani. (Spettanza allo Stato del potere di definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dall'art. 2 del suddetto decreto). - sulla competenza concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di ambiente, S. n. 183/1987.

Massima n. 16616

Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 individua come "materie prime secondarie" non solo i residui elencati nell'allegata Tabella, ma anche quelli la cui oggettiva ed effettiva destinazione alla riutilizzazione produttiva risulti di volta in volta da un accertamento concreto, nel quale la "idonea documentazione contrattuale" e la "idonea dichiarazione dello smaltitore" costituiscono solo i mezzi documentali da cui partire per verificare nei fatti la reale sussistenza della destinazione produttiva. (Spettanza allo Stato del potere di definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dall'art. 3, lettere b e c, del suddetto decreto).

Massima n. 16617

Il rinvio alle norme tecniche di sicurezza previste per altre materie e sostanze non esorbita dai limiti di legittimo esercizio del potere - conferito al Ministro dell'ambiente dall'art. 2, comma quinto, d.l. n. 397 del 1988 - di determinare le norme tecniche generali per la gestione delle "materie prime secondarie": potere che, in ogni caso, non puo' confondersi con potesta' di natura regolamentare. (Spettanza allo Stato del potere di adottare con decreto ministeriale le norme tecniche di sicurezza di cui all'art. 6, commi primo, secondo e terzo, del decreto 26 gennaio 1990 del Ministro dell'ambiente).

Massima n. 16618

Le disposizioni con cui il Ministro dell'ambiente prescrive adempimenti ed obblighi, nonche' autorizzazioni e controlli, in ordine alle attivita' di utilizzazione, stoccaggio, trasporto, trattamento e commercio delle "materie prime secondarie" eludono il principio di legalita', sia perche' esorbitano dai limiti propri del potere ministeriale di adottare "norme tecniche generali", sia perche' impongono adempimenti in materie che la Costituzione sottopone a riserva relativa di legge o al principio di legalita' sostanziale; in guisa che, pur rientrando in attribuzioni spettanti allo Stato, interferiscono illegittimamente con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome. Non spetta pertanto allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli artt. 4, comma primo, 6, comma primo, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990; e sono conseguentemente annullate le disposizioni medesime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dagli artt. 2 e 3, lettere b ) e c) del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, intitolato "Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie";

Dichiara che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le norme tecniche di sicurezza di cui all'art. 6, primo, secondo e terzo comma, del citato decreto del Ministro dell'ambiente;

Dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli artt. 4, primo comma, 6, primo comma, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato decreto ministeriale;

E, conseguentemente, annulla gli artt. 4, primo comma, 6, primo comma, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'ambiente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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