Corte costituzionale
Sentenza n. 512/1990
Corte cost., sent. 30 ottobre 1990, n. 512
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 512/1990
- Data di deposito
- 30 ottobre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:512
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 3, lett.b),c), decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 6, comma 1, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 6, comma 2, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 6, comma 3, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 11, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 4, comma 1, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 13, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 8, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 10, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 9, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 12, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
- art. 7, decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990
Parametri
- art. 2, comma 1, decreto legge n. 397 del 9 settembre 1988
- legge n. 475 del 9 novembre 1988
- art. 2, comma 3, decreto legge n. 397 del 9 settembre 1988
- art. 2, comma 5, decreto legge n. 397 del 9 settembre 1988
- art. 2, comma 6, decreto legge n. 397 del 9 novembre 1988
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 16615
La nozione di "materia prima secondaria" postula la destinazione al reimpiego in processi produttivi, ma non necessariamente la provenienza da essi, sicche' legittimamente il decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 individua tra le materie prime secondarie anche residui provenienti da raccolte finalizzate di rifiuti solidi urbani. (Spettanza allo Stato del potere di definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dall'art. 2 del suddetto decreto). - sulla competenza concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di ambiente, S. n. 183/1987.
Massima n. 16616
Il decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 individua come "materie prime secondarie" non solo i residui elencati nell'allegata Tabella, ma anche quelli la cui oggettiva ed effettiva destinazione alla riutilizzazione produttiva risulti di volta in volta da un accertamento concreto, nel quale la "idonea documentazione contrattuale" e la "idonea dichiarazione dello smaltitore" costituiscono solo i mezzi documentali da cui partire per verificare nei fatti la reale sussistenza della destinazione produttiva. (Spettanza allo Stato del potere di definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dall'art. 3, lettere b e c, del suddetto decreto).
Massima n. 16617
Il rinvio alle norme tecniche di sicurezza previste per altre materie e sostanze non esorbita dai limiti di legittimo esercizio del potere - conferito al Ministro dell'ambiente dall'art. 2, comma quinto, d.l. n. 397 del 1988 - di determinare le norme tecniche generali per la gestione delle "materie prime secondarie": potere che, in ogni caso, non puo' confondersi con potesta' di natura regolamentare. (Spettanza allo Stato del potere di adottare con decreto ministeriale le norme tecniche di sicurezza di cui all'art. 6, commi primo, secondo e terzo, del decreto 26 gennaio 1990 del Ministro dell'ambiente).
Massima n. 16618
Le disposizioni con cui il Ministro dell'ambiente prescrive adempimenti ed obblighi, nonche' autorizzazioni e controlli, in ordine alle attivita' di utilizzazione, stoccaggio, trasporto, trattamento e commercio delle "materie prime secondarie" eludono il principio di legalita', sia perche' esorbitano dai limiti propri del potere ministeriale di adottare "norme tecniche generali", sia perche' impongono adempimenti in materie che la Costituzione sottopone a riserva relativa di legge o al principio di legalita' sostanziale; in guisa che, pur rientrando in attribuzioni spettanti allo Stato, interferiscono illegittimamente con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome. Non spetta pertanto allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli artt. 4, comma primo, 6, comma primo, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990; e sono conseguentemente annullate le disposizioni medesime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato definire e individuare le materie prime secondarie nei modi e nei termini risultanti dagli artt. 2 e 3, lettere b ) e c) del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, intitolato "Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie";
Dichiara che spetta allo Stato adottare con decreto ministeriale le norme tecniche di sicurezza di cui all'art. 6, primo, secondo e terzo comma, del citato decreto del Ministro dell'ambiente;
Dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni di cui agli artt. 4, primo comma, 6, primo comma, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato decreto ministeriale;
E, conseguentemente, annulla gli artt. 4, primo comma, 6, primo comma, limitatamente alla previsione delle procedure autorizzative ivi considerate, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'ambiente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze