Corte costituzionale

Sentenza n. 472/1990

Corte cost., sent. 22 ottobre 1990, n. 472

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
472/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
9 ottobre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:472

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 11 del 6 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 16516

Nel caso in cui la questione di legittimita' costituzionale sia stata proposta, in via principale, avverso una delibera legislativa della Regione Sicilia (nella specie delibera nn. 575 - 572, approvata dall'Assemblea regionale il 24 maggio 1990) e successivamente sia stata promulgata e pubblicata una legge contenente le norme impugnate (nella specie, legge regionale 6 luglio 1990, n. 11) la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.

Massima n. 16517

L'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, autorizzata dalla legge della regione Sicilia del 6 luglio 1990, n. 11, e' conforme alle regole della buona amministrazione in quanto, essendo riferita (art. 3, terzo comma) in modo chiaro e preciso alle esigenze degli uffici amministrativi della Regione al momento di entrata in vigore della legge stessa - esigenze che, comunque, spetta agli organi regionali competenti di definire nella reale consistenza non oltre detto momento - realizza quel rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi, indispensabile per il buon andamento dell'amministrazione. Non si e' quindi in presenza di un provvedimento di generico sostegno della disoccupazione, tale da inflazionare senza necessita' il personale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 11). - S. n. 728/1988.

Massima n. 16518

La situazione degli idonei ai concorsi considerati dall'art. 3, della legge regione Sicilia del 6 luglio 1990, (v. massima A) si differenzia obiettivamente da quella degli idonei ad altri concorsi - e non e' quindi ad essa raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza - a causa delle particolari aspettative sorte nei primi, dopo aver sostenuto le prove di concorsi espletati in presenza di situazioni del tutto peculiari (ll. reg. nn. 37 del 1985, 26 del 1986, decreto intersessoriale 29 luglio 1986, dd. 16 dicembre 1986 e 14 gennaio 1987) e consistenti nell'essere utilizzati in relazione ad esigenze effettive ancorche' non piu' riferite alla sanatoria edilizia, ma attinenti ai servizi regionali tecnici in genere. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 11).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1990 n. 11 (Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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