Corte costituzionale
Sentenza n. 467/1990
Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 467/1990
- Data di deposito
- 16 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:467
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 16 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 16574
I conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, da un lato e del Presidente della Regione, dall'altro, qualunque sia l'autorita' dello Stato o della Regione che abbia emanato l'atto dal quale il conflitto deriva. - S. nn. 215/1988, 15/1957, 172/1983.
Massima n. 16575
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni l'ulteriore notifica del ricorso al Ministro che emise l'atto impugnato e' un atto superfluo, che non esige alcuna dichiarazione di inammissibilita'. - S. n. 44/1958.
Massima n. 16576
Nel caso di conflitto di attribuzione proposto dalla Regione avverso un decreto ministeriale sostitutivo di un articolo di precedente decreto, contenente prescrizioni del tutto differenti, la mancata impugnazione di quest'ultimo provvedimento, o di altri aventi contenuto ad esso analogo, non puo' aver alcun effetto preclusivo ai fini del giudizio. Infatti, pur a prescindere da qualsiasi considerazione sulla non applicabilita' ai giudizi per conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza, la diversita' della norma sostituita fa si' che il decreto intervenuto produca per la prima volta l'effetto lesivo delle competenze della ricorrente.
Massima n. 16577
Nell'ambito della materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, la competenza per le attivita' concernenti il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi e' ripartita, a norma dei principi costituzionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost., e della legislazione statale (l. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera l, che richiama la l. 2 dicembre 1975, n. 644, art. 13, ora modificata parzialmente dalla l. 13 luglio 1990, n. 198; d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, art. 12) riconoscendosi allo Stato poteri legati ad interessi unitari e di rilievo per la collettivita' generale (fissazione degli standards, attraverso il Centro nazionale di riferimento, per la compatibilita' fra donanti e riceventi, nonche' autorizzazione a istituti ospedalieri e di ricerca per l'effettuazione di trapianti) e alle Regioni poteri relativi alle attivita' operative di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi, fra cui rientra, innanzitutto, la promozione della costituzione di centri regionali e interregionali di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto. Non spetta quindi allo Stato individuare, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, il centro interregionale di riferimento per il Nord Italia Transplant nonche' attribuire ad esso poteri di coordinamento delle operazioni di supporto al prelievo e al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapuetico ed e' conseguentemente annullato il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1990 dal titolo "Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Universita' degli Studi di Torino".
Massima n. 16578
Il potere della Regione di individuare i centri regionali e interregionali di riferimento, chiamati a coordinare le attivita' collegate alle operazioni di prelievo e di trapianto di organi (v. massima D) risponde alla esigenza di porre gli enti operatori in condizione di svolgere nel modo migliore le attivita' stesse, attraverso la predisposizione, sul piano regionale e interregionale, di adeguati supporti tecnici e organizzativi, comportanti lo svolgimento di compiti a livello operativo (compilazione degli elenchi dei soggetti in attesa di trapianto, trasmissione di segnalazioni di organi disponibili per il trapianto, individuazione dei soggetti piu' idonei a ricevere gli organi da trapiantare, esecuzione di prove immunologiche, conservazione di campioni biologici, scambio di esperienze e metodologie). E' da escludersi che tale potere possa considerarsi inerente o implicito al potere ministeriale di autorizzare istituti di cura o di ricerca ad effettuare prelievi e trapianti che, invece, e' attribuito a tutela primaria della salute della generalita' dei cittadini, e' caratterizzato da un elevato grado di conoscenze tecniche e scientifiche e che, a ragione, e' imputato a un'autorita' centrale dello Stato, soprattutto a garanzia del rispetto di standards di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
Massima n. 16579
Tra le attivita' di carattere operativo collegate al potere regionale di individuare i centri regionali e interregionali di riferimento (v. massima E) possono rientrare anche quelle di coordinamento imputate a centri di riferimento interregionale. La eventuale individuazione e attribuzione di poteri di coordinamento a tale livello non puo' comunque avvenire con decreto del Ministro della sanita' ne' con atto unilaterale della Regione, ma non puo' non avere la base convenzionale prescritta dall'art. 13 della legge n. 644 del 1975 (che indica detto strumento di disciplina per l'istituzione e la gestione dei Centri in questione) e non puo' svolgersi altro che nelle forme del coordinamento paritario, stante la natura delle attivita' di coordinamento eventualmente previste a livello interregionale, le quali sono fondate su convenzioni tra gli enti autorizzati al prelievo e al trapianto e sono imputate a un centro di riferimento che ha la stessa natura giuridica degli enti destinatari di quelle attivita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato individuare, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico), il centro interregionale di riferimento per il Nord Italia Transplant e attribuire ad esso poteri di coordinamento delle operazioni di supporto al prelievo e al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;
Annulla, conseguentemente, il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990 dal titolo "Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli Studi di Torino".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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