Corte costituzionale
Sentenza n. 461/1990
Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 461
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 461/1990
- Data di deposito
- 16 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:461
Norme oggetto del giudizio
- art. 202, cpv, comb.disp., codice di procedura penale 1930
- art. 169, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 175, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16472
La notifica alle altre parti della impugnazione della sentenza o di altro provvedimento penale per i soli interessi civili - prevista dall'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 - non stabilisce il 'dies a quo' di un termine a carico del destinatario, ma e' essa stessa soggetta a un termine che il notificante deve osservare a pena di decadenza dal suo diritto. Pertanto la regola che, estendendo il criterio posto dall'art. 169, ultimo comma, stesso codice, fa coincidere il perfezionamento della notifica, anche in tale ipotesi - nei casi di irreperibilita' ecc. - con la ricezione da parte del destinatario dell'avviso raccomandato dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, mentre non soddisfa interessi apprezzabili delle altre parti, rende alla parte civile gravemente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, poiche' l'onere di notifica imposto all'impugnante dall'art. 202 non risponde ad esigenze proprie del processo penale, ma e' una formalita' derivante dai principi del processo civile relativi alla costituzione del contraddittorio, il criterio di pari trattamento in pari causa vuole che anche le modalita' della notifica dell'avvenuto deposito della copia dell'atto siano improntate alla regola posta dall'art. 140 cod. proc. civ. per il processo civile. Di conseguenza e' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., il combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anziche' al momento della spedizione. - Su questioni gia' proposte sull'art. 202, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, ma riguardo alla congruita' del termine, di tre giorni, stabilito per la notifica: S. n. 33/1986 e O. nn. 930/1988 e 1135/1988. - Con riferimento agli artt. 140 cod.proc.civ. e 169 cod. proc. pen. 1930: S. n. 213/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anziché al momento della spedizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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