Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1990

Corte cost., sent. 16 ottobre 1990, n. 454

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
454/1990
Data di deposito
16 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:454

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 2, ult.alinea, legge n. 610 del 24 maggio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 16498

Ai sensi dell'art. 36 Cost., la pensione ha natura essenzialmente alimentare ed e' diretta a soddisfare le esigenze di vita del dipendente o della sua vedova o dei suoi orfani.

Massima n. 16499

Non e' razionale che per l'iscritto alla Cassa di Previdenza degli impiegati degli enti locali, il quale abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal servizio attivo, il pagamento del contributo si effettui mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza, con esclusione della possibilita' di pagarlo in forma dilazionata, a mezzo di ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia, cosi' come e' invece previsto, dall'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Le fattispecie considerate sono infatti sostanzialmente analoghe - determinandosi il contributo, in entrambi i casi in base all'eta' dell'iscritto - e il solo elemento differenziale tra di esse - momento della presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione dal servizio - non ha per se stesso decisiva rilevanza e non e' tale da giustificare una discriminazione. E poiche' in virtu' del disposto dell'art. 36 Cost., il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono essere privati del tutto della pensione (v. massima precedente) va riconosciuta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610, "in parte qua".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi), nella parte in cui prevede che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza anziché, alla stregua dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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