Corte costituzionale
Sentenza n. 453/1990
Corte cost., sent. 15 ottobre 1990, n. 453
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 453/1990
- Data di deposito
- 15 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:453
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 3, legge della Regione siciliana n. 125 del 2 dicembre 1980
- art. 28, comma 1, legge della Regione siciliana n. 125 del 2 dicembre 1980
- art. 7, comma 3, legge della Regione siciliana n. 2 del 12 febbraio 1988
- art. 7, comma 1, n. 3, legge della Regione siciliana n. 21 del 9 agosto 1988
- art. 7, comma 1, n. 1, legge della Regione siciliana n. 21 del 9 agosto 1988
- art. 7, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 12 febbraio 1988
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 98, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 16485
L'imparzialita' dell'amministrazione - di cui costituiscono corollari la regola del concorso come mezzo ordinario per l'accesso ai pubblici impieghi e la posizione dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione - e' uno dei principi essenziali cui deve informarsi l'organizzazione dei pubblici uffici e in cui viene a esprimersi la distinzione piu' profonda tra politica e amministrazione, tra l'azione del "governo" e l'azione dell'"amministrazione".
Massima n. 16487
Il principio di imparzialita' dell'amministrazione non esclude che le commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi comunali e provinciali possano essere formate attraverso una scelta operata dall'organo rappresentativo dell'ente ed eventualmente anche con meccanismi destinati a garantire la partecipazione alla decisione delle minoranze presenti nell'organo.
Massima n. 16489
Affinche' sia rispettato il principio di imparzialita' dell'amministrazione, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio delle commissioni nei concorsi pubblici deve risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi dall'obiettivo di selezionare i migliori, e cio' postula che le commissioni di concorso siano composte - se non esclusivamente - quanto meno in prevalenza da membri "tecnici". E' percio' incostituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, primo e terzo comma, L. reg. siciliana 2 dicembre 1980, n. 125, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.
Massima n. 16490
Il fatto che i membri delle commissioni di concorso eletti dall'organo deliberante dell'ente locale debbano possedere un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso non e' sufficiente per riferire ad essi la qualifica di esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Va percio' dichiarata - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, L. reg. siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 e dell'art. 7, primo comma, nn. 1 e 3, L.reg. siciliana 9 agosto 1988, n. 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. - v. massima precedente
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo e terzo comma, della legge della Regione siciliana 2 dicembre 1980 n. 125, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso;
Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 e dell'art. 7, primo comma nn. 1 e 3, della legge della Regione siciliana 9 agosto 1988 n. 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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