Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1990

Corte cost., sent. 15 ottobre 1990, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
453/1990
Data di deposito
15 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:453

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 3, legge della Regione siciliana n. 125 del 2 dicembre 1980
  • art. 28, comma 1, legge della Regione siciliana n. 125 del 2 dicembre 1980
  • art. 7, comma 3, legge della Regione siciliana n. 2 del 12 febbraio 1988
  • art. 7, comma 1, n. 3, legge della Regione siciliana n. 21 del 9 agosto 1988
  • art. 7, comma 1, n. 1, legge della Regione siciliana n. 21 del 9 agosto 1988
  • art. 7, comma 1, legge della Regione siciliana n. 2 del 12 febbraio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 16485

L'imparzialita' dell'amministrazione - di cui costituiscono corollari la regola del concorso come mezzo ordinario per l'accesso ai pubblici impieghi e la posizione dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione - e' uno dei principi essenziali cui deve informarsi l'organizzazione dei pubblici uffici e in cui viene a esprimersi la distinzione piu' profonda tra politica e amministrazione, tra l'azione del "governo" e l'azione dell'"amministrazione".

Massima n. 16487

Il principio di imparzialita' dell'amministrazione non esclude che le commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi comunali e provinciali possano essere formate attraverso una scelta operata dall'organo rappresentativo dell'ente ed eventualmente anche con meccanismi destinati a garantire la partecipazione alla decisione delle minoranze presenti nell'organo.

Massima n. 16489

Affinche' sia rispettato il principio di imparzialita' dell'amministrazione, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio delle commissioni nei concorsi pubblici deve risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi dall'obiettivo di selezionare i migliori, e cio' postula che le commissioni di concorso siano composte - se non esclusivamente - quanto meno in prevalenza da membri "tecnici". E' percio' incostituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 28, primo e terzo comma, L. reg. siciliana 2 dicembre 1980, n. 125, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

Massima n. 16490

Il fatto che i membri delle commissioni di concorso eletti dall'organo deliberante dell'ente locale debbano possedere un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso non e' sufficiente per riferire ad essi la qualifica di esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Va percio' dichiarata - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, L. reg. siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 e dell'art. 7, primo comma, nn. 1 e 3, L.reg. siciliana 9 agosto 1988, n. 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. - v. massima precedente

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo e terzo comma, della legge della Regione siciliana 2 dicembre 1980 n. 125, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 e dell'art. 7, primo comma nn. 1 e 3, della legge della Regione siciliana 9 agosto 1988 n. 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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